Ti trovi su Home » Normativa sui B&B » Disposizioni finali sull’apertura di un bed and breakfast


Capo IV Disposizioni finali

Art. 16 (Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende provinciali per il turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell’attestato di classificazione e dell’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.

Art. 17 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 18 (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Leggi i requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affittacamere.