Capo II Caratteristiche tipologiche
Art.3 (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.
Art. 4 (Requisiti strutturali e funzionali minimi)
1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.
2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.
Art. 5 (Servizi complementari e accessori)
1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:
a) pulizia dei locali;
b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
c) uso della cucina;
d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.
2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:
a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
b) un servizio di mensa;
c) un servizio di tavola calda o self-service;
d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
e) un servizio di deposito bagagli.
3. Le case per ferie possono offrire:
a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
b) somministrazione dei pasti e delle bevande.
Art. 6 (Classificazione)
1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall’articolo 4.
2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all’articolo 12, comma 5, esposte nei locali.
3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un’unica categoria.
4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Leggi le disposizioni finali.