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Capo III Adempimenti amministrativi #3

Art. 12 (Tariffe)

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^ ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono comunicare all’azienda provinciale per il turismo le tariffe che intendono praticare l’anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l’automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell’anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall’avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell’anno.

4. Le tariffe comunicate all’azienda provinciale per il turismo devono essere vidimate dall’azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell’esercizio o prima dell’inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall’azienda provinciale per il turismo, deve compilare la “tabella dei prezzi”, secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l’azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il “cartellino prezzi” da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

Art. 13 (Obblighi del titolare)

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all’azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 14 (Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) esercizio abusivo dell’attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;
c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
d) mancata esposizione della “tabella dei prezzi” o del “cartellino dei prezzi”: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;
e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell’esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.

Art. 15 (Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall’azienda provinciale per il turismo competenti per territorio.

2. Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

Leggi le caratteristiche tipologiche dei bed and breakfast.