Capo III Adempimenti amministrativi #2
Art. 8 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione)
1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 7.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all’azienda provinciale per il turismo competente per territorio l’avvio dell’attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2, per comprovare l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3.
4. L’azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività.
5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l’azienda provinciale
per il turismo cura la diffusione.
Art. 9 (Variazione della classificazione)
1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all’articolo 2, deve essere richiesta all’azienda provinciale per il turismo la variazione dell’attestato di classificazione.
2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato l’autorizzazione amministrativa all’esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.
Art.10 (Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa)
1. L’autorizzazione amministrativa all’esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell’azienda provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:
a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa.
2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.
3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell’autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per il turismo.
Art.11 (Sospensione temporanea dell’attività, cessazione)
1. Il titolare dell’autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l’esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all’azienda provinciale per il turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l’attività si considera definitivamente cessata.
2. Nel caso di cessazione definitiva dell’attività il titolare dell’autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all’azienda provinciale per il turismo ed al comune.
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